- CAPO I - FINALITA', SIMBOLI E NORME DI ADESIONE
- CAPO II - GLI ORGANI POLITICI
- CAPO III - COMMISSIONE DI GARANZIA E DEI PROBIVIRI
- CAPO IV - COMMISSIONE TESSERAMENTO
- CAPO V - INCOMPATIBILITA'
- CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
- Commissione Nazionale Statuto
Art. 1
(finalità)
"AZIONE
GIOVANI" è il movimento unico e ufficiale dei giovani che si
riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale, ispirato a
ad una
visione spirituale della vita, avente la finalità di
garantire la
dignità e gli interessi di tutti i giovani italiani. Azione
Giovani si
impegna a diffondere nelle nuove generazioni il movimento
dell'identità
nazionale nella più vasta prospettiva europea, in coerente
adesione ai
valori tradizionali del nostro popolo.
Art. 2
(emblema e bandiera)
L' emblema di A.G.
è composto dalla fiaccola tricolore e dalla dicitura Azione
Giovani. Ogni uso non conforme
dell'emblema ufficiale deve essere autorizzato dalla
Direzione Nazionale.
Art. 3
(limiti di età)
Possono
iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e i 30 anni
compiuti che non siano iscritti ad altri partiti politici.
L'iscrizione
è consentita anche a coloro che pur non avendo compiuto i 14
anni
risultano iscritti alle scuole medie-superiori. Per i Dirigenti
Nazionali ed i membri dell'Esecutivo il limite di
età è elevato a 35
anni. Il Presidente Nazionale dura in carica ed è
rieleggibile fino al
compimento del 35° anno di età. Raggiunti i limiti
di età le cariche
nazionali decadono e non sono più rinnovabili. Gli iscritti
di A. G.
che ricoprono le cariche di Presidente Provinciale, Coordinatore
Regionale, Dirigente Nazionale e Membro dell'Esecutivo hanno
l'obbligo
di regolarizzare la loro iscrizione ad A.N.
Art. 4
(Circoli)
L'Unità
fondamentale di A.G. è il Circolo, composto da almeno 10
membri riuniti
per affinità territoriale, ambientale o tematica. La
costituzione del
circolo è approvata dal Presidente Provinciale. Nel caso di
mancata
approvazione il Presidente Provinciale inoltra con proprio parere la
richiesta alla Direzione Nazionale che decide a maggioranza degli
aventi diritto, sentita la Commissione
Tesseramento.
Organi del
circolo sono: il Presidente, il direttivo e l'assemblea degli
iscritti.
Il Presidente del circolo viene indicato dall'assemblea degli
iscritti
e nominato dal Pres. Prov. Nel caso di più circoli esistenti
nello
stesso Comune il Pres. Prov. di concerto col Coord
Reg può
nominare un Coordinatore Comunale, sentito il parere dei presidenti di
circolo. Nei Comuni in cui non siano costituiti Circoli di Ag il Pres.
Prov., può designare un fiduciario. Possono essere
costituiti circoli
anche fuori dal territorio della Repubblica Italiana, la ratifica viene
fatta dal Presidente Nazionale di AG.
Art. 5
(Presidenti Provinciali)
I Circoli sono
federati di norma nei corrispondenti coordinamenti provinciali di A.N.
Il Presidente Provinciale di A.G. fa parte dell'Esecutivo Provinciale
di A.N. a norma dell'art. 45 dello Statuto di A.N.
Sono organi
provinciali: il Presidente Provinciale, il Direttivo e la Conferenza
Provinciale dei quadri dirigenti. Il Presidente Provinciale nomina e
presiede le
riunioni di un Direttivo Provinciale composto da non più di
venti
membri. Il Presidente Provinciale di Azione Universitaria, ovvero il
coordinatore territoriale di Au nel caso in cui la sede universitaria
non sia sede d'Ateneo, è componente di diritto del
Direttivo
provinciale. Il Presidente provinciale di Au è
Vicepresidente
provinciale di Azione Giovani di diritto. La ratifica del Direttivo
Provinciale spetta al Presidente Nazionale, e si dà per
acquisita in
mancanza di comunicazioni avverse dopo 30 gg dall'invio della
richiesta. I membri dell'Esecutivo Nazionale ed i Dirigenti
Nazionali
partecipano, senza diritto di voto, ai direttivi provinciali della
federazione in cui sono iscritti; il Coordinatore regionale
può
partecipare ai direttivi provinciali delle federazioni che ricadono
nella propria regione. Il Presidente Provinciale, nell'ambito
del
quadro delineato dalle direttive nazionali, ha facoltà
esecutiva e
autonomia organizzativa e politica nel territorio di propria
competenza. Il Presidente Provinciale dura in carica tre anni e viene
eletto dall' Assemblea degli iscritti. Alla scadenza del mandato il
Pres. Prov. uscente convoca il Congresso Provinciale, nel caso di
inerzia dello stesso alla convocazione provvede il Coordinatore
Regionale ovvero il Presidente Nazionale. Il Pres. Prov. raccoglie il
tesseramento annuale e le relative quote di adesione, ne invia per
conoscenza una copia al Coordinatore Regionale e ne cura
l'inoltro alla
Direzione Nazionale.
Il Pres. Prov.
può, con motivazione scritta da allegare al tesseramento,
negare la
ratifica dell'adesione individuale nei casi in cui ritenga opportuno
adottare tale provvedimento. In tal caso curerà comunque
l'inoltro
delle domande in sospeso sulle quali deciderà il Presidente
Nazionale,
sentita la
Commissione Tesseramento. Qualunque
procedura di raccolta del tesseramento differente rispetto a quella
sopra descritta si considera illegittima e non sanabile. Il Pres. Prov.
convoca e presiede la Conferenza
Provinciale dei quadri di AG, organo consultivo composto dai membri
dell'Esecutivo
Nazionale, della Direzione Nazionale, del Coordinamento Regionale, del
Direttivo Provinciale, dai presidenti di circolo, dagli eletti dai
coordinatori comunali, da tutti gli eletti negli Enti Locali iscritti
ad AG, da tutti gli eletti nelle Università iscritti ad
Azione
Universitaria, dagli eletti nelle scuole, dai responsabili provinciali
di organizzazioni ed associazioni che insistono sul territorio
provinciale ed esprimono, nei settori di loro competenza, la medesima
visione metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un
protocollo d'intesa con il direttivo provinciale.
Art. 6
(Coordinatori Regionali)
Nell'ambito
di
una stessa regione è istituito il Coordinamento Regionale.
Il
Coordinatore Regionale viene eletto dai Presidenti
Provinciali di AG e
di AU eletti che insistono sul territorio regionale, dai Dirigenti
Nazionali di Azione Giovani eletti all'Assemblea Nazionale
iscritti in
una delle federazioni provinciali di A.G. costituenti la regione, dal
Coordinatore regionale uscente, se eletto.
Sono organi
regionali: il Coordinatore, il Coordinamento e la Conferenza Regionale
dei quadri dirigenti. Il Coordinatore
Regionale esercita
funzioni di
indirizzo, coordinamento e verifica dell'attuazione della
linea
politica determinata dalla Direzione Nazionale. Il Coord. Reg.
riferisce periodicamente in tal senso all'Esecutivo Nazionale. Il
Coordinamento Regionale è composto dal Coord. Reg., dai
membri
dell'Esecutivo Nazionale, dai Dirigenti Nazionali, dai
Presidenti
Provinciali della regione, da cinque componenti nominati dal
Coordinatore Regionale.
Il Coord. Reg. rimane
in carica per tre anni. La Conferenza Regionale
dei quadri, organo consultivo,
è composta da tutti i
componenti del
Coordinamento regionale, dal coordinatore territoriale di Au nel caso
in cui la sede universitaria non sia sede d'Ateneo da tutti
gli eletti
di AG negli Enti Locali, da tutti gli eletti nelle
università iscritti
ad Azione Universitaria, nelle scuole, dai responsabili regionali di
organizzazioni ed associazioni che insistono sul territorio regionale
ed esprimono, nei settori di loro competenza, la medesima visione
metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un protocollo
d'intesa con il Coordinamento Regionale.
Art. 7
(Direzione Nazionale)
La Direzione Nazionale è l'organo che
elabora e determina gli indirizzi politici
generali del
Movimento, esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi. Approva
a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le modifiche al
presente statuto. E' costituita da sessanta membri, trenta eletti dal
Congresso Nazionale e trenta nominati dal Presidente Nazionale, di cui
10 in
ragione del premio di maggioranza.
I componenti
dell'Esecutivo Nazionale ed i Coordinatori Regionali
partecipano, senza
diritto di voto, alle riunioni della Direzione, alla quale sottopongono
periodicamente i loro programmi e le loro considerazioni.
Partecipano ai
lavori della Direzione nazionale, senza diritto di voto, i responsabili
nazionali di organizzazioni ed associazioni che esprimono, nei settori
di loro competenza, la medesima visione metapolitica del Movimento,
previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la
Direzione
nazionale.
La Direzione Nazionale è presieduta e
convocata, d'intesa con il
Presidente Nazionale, da un
Presidente della Direzione Nazionale che viene eletto dalla Direzione
Nazionale a maggioranza. Il Presidente della Direzione
Nazionale
redige l'ordine del giorno e garantisce il corretto
svolgimento dei
lavori. La Direzione Nazionale
è validamente convocata in presenza della metà
più uno dei suoi
componenti. La direzione nazionale costituisce al suo interno
l'Ufficio di Presidenza, composto dal presidente e da due
vice
presidenti.
Il Dirigente
Nazionale che non dovesse presentarsi per tre sedute consecutive alle
riunioni della Direzione Nazionale (intendendo per seduta
l'intero arco
della stessa), senza aver addotto giustificati motivi, decade
automaticamente.
La Dir. Nazionale , a tre anni dalla celebrazione del
Congresso Nazionale, richiede al
Presidente Nazionale A.N. l'indizione di un nuovo Congresso.
Art. 8
(Esecutivo Nazionale)
L'
Esecutivo
Nazionale, organo che ha il compito di attuare la politica del
movimento, è composto da un massimo di venticinque membri
nominati dal
Presidente Nazionale e ratificati dalla Direzione Nazionale. Ne fa
parte di diritto il Presidente Nazionale di Azione Universitaria ed il
responsabile nazionale per la politica studentesca.
Le deleghe ed i
dipartimenti sono direttamente assegnati dal Presidente Nazionale a
singoli membri dell'esecutivo in ragione delle specifiche
competenze di
ognuno relativamente alle questioni di particolare rilevanza politica,
sociale e culturale. Nel caso di rimozione ad opera del
Presidente
Nazionale dall'incarico di membro dell'Esecutivo
Nazionale il
componente rimosso viene integrato nella Direzione nazionale senza
conseguenze a carico dei dirigenti surrogati. In questo caso
è fatto
obbligo al Presidente Nazionale di procedere alla sostituzione
individuando il sostituto nell'ambito della Direzione stessa,
fatto salvo il numero massimo complessivo di 60 Dirigenti Nazionali.
Art. 9
(Presidente Nazionale)
Il Presidente
Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, rappresenta in ogni
sede, politicamente e giuridicamente, le finalità e gli
interessi di
A.G. Convoca e presiede l'Esecutivo Nazionale. Nomina l'Esecutivo
Nazionale attribuendo i relativi incarichi cos ì come
previsto
dall'articolo 8. Il Pres. Naz. di A.G. delibera sui ricorsi concernenti
il tesseramento previa istruttoria della Commissione Tesseramento.
Il Pres. Naz.
di A.G. può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente
Nazionale di
A.N. Richiesta in tal senso può essere rivolta al Presidente
Nazionale
di A.N. dai tre quarti della Direzione Nazionale.
Art. 10
(Assemblea Nazionale)
Il Congresso
Nazionale è l'organo supremo di A.G., elegge il Presidente
Nazionale e
trenta dirigenti nazionali, elabora ed esprime le linee politiche
fondamentali per l'intera organizzazione.
Sono delegati
elettivi di diritto al Congresso Nazionale:
il Presidente
Nazionale uscente;
i membri della
Direzione Nazionale (in carica da almeno 60gg);
i Coordinatori
Regionali eletti;
i Presidenti
Provinciali di A.G. eletti;
i Presidenti
Provinciali di Azione Universitaria eletti.
Sono delegati
elettivi:
i delegati eletti
nelle assemblee provinciali in maniera proporzionale ai votanti delle
relative assemblee.
Sono invitati al
Cong. Naz. gli iscritti ad A.G. eletti al CNSU, nel parlamento
nazionale e nei consigli regionali.
Il Presidente
viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti in prima
votazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima
votazione, si dà luogo al ballottaggio tra i primi due.
I Dirigenti
Nazionali vengono eletti in base a liste di candidati collegati ad un
candidato alla Presidenza, con ripartizione proporzionale dei seggi. La
Direzione Nazionale è delegata ad adottare il regolamento
delle Assemblee in
sintonia con le indicazioni esposte nel presente Statuto.
Trascorsi tre anni
dalla celebrazione del Congresso Nazionale la Direzione Nazionale
richiede alla direzione del partito l'indizione di un nuovo
Congr. Naz.
Art. 11
(Conferenza Nazionale Quadri dirigenti)
La Conferenza Nazionale
è organo consultivo convocato
dal Presidente Nazionale di
A.G. per la
discussione delle tematiche politiche di attualità e la
progettazione
di iniziative e campagne nazionali. Vi partecipano: Presidenti
Provinciali, Coordinatori Regionali, Dirigenti Nazionali e membri
dell'Esecutivo Nazionale.
Art. 12
(Azione Universitaria)
Azione
Universitaria è l'unico movimento universitario
deputato a portare
avanti la politica di Azione Giovani nelle sedi universitarie, e sulle
tematiche universitarie anche nel tessuto culturale, sociale ed urbano.
Tutta
l'attività di Azione Universitaria è
normata dal regolamento interno di
Azione Universitaria, approvato dall'assemblea congressuale
di Au, e
parte integrante del presente statuto.
Art. 12 bis
(Scuole)
La sigla che
Azione Giovani utilizza nelle scuole medie-superiori è
Azione
Studentesca. Il Presidente Nazionale Di AG nomina il Responsabile
Nazionale di AS tra i componenti dell'Esecutivo. Ogni
Presidente
Provinciale di A. G. provvede alla nomina di un responsabile
provinciale studentesco. Il responsabile nazionale di A. S. convoca e
presiede la Conferenza Nazionale di AS, organo
consultivo composto dai responsabili provinciali studenteschi.
Art. 13
(sigle parallele)
La Direzione Nazionale può deliberare la
costituzione di associazioni parallele o
di area,
qualora ne ravvisi l'opportunità, per creare strumenti di
penetrazione
nel mondo giovanile più efficaci e specifici. In tal caso
devono essere
chiaramente indicate le competenze attribuite, i margini di autonomia
organizzativa, le relazioni istituzionali con A.G.
Art.14
La Commissione
è eletta dall'Assemblea Nazionale ed è
formata da 5 membri: un presidente, il suo vice, tre componenti.
La Commissione
si riunisce in via straordinaria ed esprime pareri obbligatori, non
vincolanti, sulle situazioni dove potrebbe essere richiesto
un
provvedimento disciplinare di commissariamento, sospensione o
espulsione a carico di un qualsiasi iscritto.
La Commissione
effettua verifiche circa la veridicità dei fatti e provvede
a relazionare per iscritto il Pres. Naz. di A.G.
L'azione
disciplinare, a carico degli iscritti che non osservano i doveri
sanciti dal presente Statuto o che abbiano leso con il loro
comportamento l'immagine pubblica di A.G., può
essere promossa dal
Presidente Nazionale di Ag, dai Presidenti Provinciali, dai
Coordinatori Regionali, dai Dirigenti Nazionali, dai membri
dell'Esecutivo nell'ambito del territorio di loro
competenza.
I componenti
l'Esecutivo, la Direzione Nazionale , i
Coordinatori Regionali, i Presidenti Provinciali possono
essere deferiti alla Commissione solo dal Presidente Nazionale.
Le sanzioni
disciplinari sono le seguenti:
a)
ammonizione e censura;
b)
sospensione a tempo determinato;
c)
sospensione a tempo indeterminato;
d)
espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.
Il Presidente
Nazionale può adottare nei confronti dell'iscritto
deferito, in attesa
di definitiva decisione da parte dell'organo disciplinare
competente,
provvedimenti sospensivi a carattere cautelare.
Art. 15
Il Presidente
Provinciale per gravi e giustificati motivi, può disporre il
commissariamento del Presidente del circolo, inviandone le motivazioni
al Presidente Nazionale di A.G. Opposizione al provvedimento
può essere
inoltrata alla Commissione di Garanzia che riferisce alla Direzione
Nazionale.
Il Presidente
Nazionale può procedere, per gravi e giustificati motivi, al
commissariamento di Presidenti Provinciali e Coordinatori Regionali.
Il Presidente
Nazionale può revocare l'incarico di componente
dell'Esecutivo. Può
procedere altres ì alla revoca dei Dirigenti Nazionali previo
parere
favorevole della Direzione Nazionale che si esprime a maggioranza di
due terzi.
Il
provvedimento di commissariamento dei Presidenti Provinciali, dei
Coordinatori Regionali e quello di revoca dei Dirigenti Nazionali
devono essere preceduti dal parere obbligatorio della Commissione di
Garanzia e dei Probiviri.
Il Presidente
Nazionale di A.U., sentito il parere del Presidente Nazionale di A.G.
può procedere al commissariamento del Presidente Provinciale
di A.U.
secondo le medesime modalità previste dal presente articolo
per il
commissariamento del Presidente Provinciale di A.G.
Il
commissariamento ha durata massima di sei mesi, trascorsi i quali,
è
convocata l'assemblea di circolo, provinciale o regionale,
sulla base
dell'ultimo tesseramento ratificato.
Art. 16
La Commissione
è eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta
da un Presidente, un
vice presidente e tre componenti. Il Presidente della Commissione
è il
Responsabile del tesseramento nominato in seno all'Esecutivo
Nazionale
dal Presidente Nazionale di AG.
La Commissione
esprime parere obbligatorio, non vincolante, in tutte le controversie
relative al tesseramento ad A.G. ed alla costituzione dei circoli.
Art. 17
I membri
dell'Esecutivo Nazionale sono incompatibili con
l'incarico di Dirigente
Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è
incompatibile con
quella di Presidente Provinciale.
Nel caso in cui
un Presidente Provinciale venga eletto Coordinatore Regionale deve
essere convocata l'Assemblea entro 3 mesi. La carica di Presidente
Provinciale di A.G. è incompatibile con quella di Presidente
Provinciale di A.U.
La carica di
componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con
qualsiasi altra.
Art. 18
La commissione
di garanzia e dei probiviri è eletta dalla Direzione
Nazionale con
maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Nelle more
della convocazione del Congresso Nazionale di AU, il Commissario
Nazionale di Azione Universitaria è nominato dal Presidente
di A.G.
La Commissione Statuto eletta dal Congresso Nazionale
rimane in carica fino alla prossima
scadenza statutaria per l'interpretazione autentica del
presente
Statuto.
I Membri
dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, I
Coordinatori
Regionali, I Presidenti Provinciali eletti o nominati in occasione del
secondo congresso Nazionale mantengono il loro incarico sino alla
scadenza del proprio mandato, anche in deroga ai limiti
d'età stabiliti
all'art. 3 del presente statuto.
Roma, 28 Aprile 2004
Modificato in data 21
gennaio 2006
Nicola
Procaccini (presidente); Ettore De Conciliis; Daniele Porena; Fabrizio
Tatarella; Daniele Romeo; Francesco
Bucciarelli ; Antonio
Tisci; Alfonso Magliocco.
Il
presente statuto è stato approvato all'unanimità
dalla direzione nazionale di Azione Giovani nella seduta del 28 aprile
2004
e Modificato in data 21 gennaio 2006 |